
Impianti fotovoltaici nei centri storici, cosa cambia
Negli ultimi mesi il quadro normativo italiano sul fotovoltaico nei centri storici è cambiato in modo significativo. Con l’entrata in vigore di due decreti legislativi — il dl 175/2025, che definisce le aree “idonee” all’installazione di impianti solari, e il dl 178/2025, che aggiorna il Testo unico sulle fonti rinnovabili — è stata introdotta una disciplina che rende più semplice posare pannelli fotovoltaici anche su edifici storici senza più subire divieti generici da parte dei regolamenti comunali.
Cosa cambia concretamente
Secondo le nuove regole, qualsiasi edificio e la sua copertura possono essere considerati “aree idonee” per l’installazione di impianti fotovoltaici, a condizione che i pannelli siano integrati sulla falda del tetto senza alterarne forma o dimensioni. Questo vale anche nelle zone urbanistiche classificate come centri storici (zona A). Ciò significa che i regolamenti locali che prima vietavano in modo generico i pannelli nei contesti storici non sono più applicabili nella maggior parte dei casi.
Il ruolo della Soprintendenza
Un altro elemento importante della novità normativa riguarda il parere paesaggistico. Fino a poco tempo fa, la Soprintendenza aveva un ruolo vincolante sugli impianti nei centri storici, e poteva bloccare le autorizzazioni. Con le modifiche introdotte, quel parere resta obbligatorio da richiedere, ma non è più vincolante: l’amministrazione comunale può proseguire l’iter anche senza un via libero da parte dell’ente paesaggistico, salvo nei casi di vincoli diretto su singoli beni di particolare pregio.
Eccezioni e limiti
È importante sottolineare che non tutto diventa automaticamente consentito: gli immobili con vincoli specifici o sottoposti a protezioni paesaggistiche particolari restano soggetti a regole specifiche e non rientrano automaticamente nei regimi semplificati.
In sostanza, le nuove disposizioni puntano a favorire la diffusione del solare sui tetti anche nei centri storici, contribuendo così agli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, pur mantenendo – dove necessario – strumenti di tutela per i beni di valore storico e paesaggistico.
Fonte: QualEnergia.it
